STATUTO INTEGRALE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1) E’ costituita un’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata Associazione “Amici di Bralello”. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 e segg. Del codice civile nonché del presente statuto.
ART. 2) L’Associazione ha sede in Brallo di Pregola frazione Bralello presso la pizzeria “da Sergio”.
ART. 3) L’Associazione “Amici di Bralello” persegue i seguenti scopi:
- promozione di iniziative socio culturali
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ad uso pubblico ma riconducibili alla comunità.
TITOLO II
ART. 4) L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono divenire soci tutti coloro, maggiorenni, che vi abbiano interesse, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte degli organi sociali.
ART. 5) I soci si dividono in :
soci ordinari
soci sostenitori
soci fondatori
La qualità di socio ordinario si acquisisce con il versamento all’Associazione della quota di iscrizione e della quota associativa, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o enti che versano una quota annuale non inferiore a € 20,00 (venti/00)
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla stesura e sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’associazione.
ART. 6) Il socio ordinario deve partecipare attivamente con la propria opera all’attività dell’Associazione. I soci ordinari partecipano alle sedute dell’Assemblea, hanno diritto di voto e possono concorrere alle cariche sociali solo dopo aver conseguito un anno di tirocinio presso l’Associazione stessa, convalidato dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori partecipano all’Assemblea con diritto di voto. I soci fondatori partecipano alle sedute dell’Assemblea con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.
ART. 7) I soci sono obbligati ad osservare lo STATUTO e gli eventuali regolamenti.
ART. 8) La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità nel versamento della quota associativa, per indegnità, per decesso.
TITOLO III
ART. 9) Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
ART. 10) L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno con convocazione scritta affissa, almeno 30 giorni prima dell’adunanza, presso la sede sociale. E’ legalmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; delibera a maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i soci fondatori e i soci ordinari che abbiano superato il tirocinio, nominando il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Approva il bilancio consuntivo, delibera sulla relazione annuale del Presidente, definisce l’indirizzo generale dell’Associazione.
ART. 11) L’assemblea straordinaria può essere richiesta da ogni membro del consiglio direttivo o da un terzo dei soci. E’ convocata almeno 5 giorni prima dell’adunanza previa comunicazione scritta del Presidente. L’assemblea straordinaria è legalmente costituita con la presenza di 2/3 dei soci, in prima convocazione, e con 1/3 dei soci in seconda convocazione. Delibera a maggioranza dei presenti; per le modifiche statutarie è necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
ART. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, eletti tra i soci fondatori e i soci ordinari che abbiano superato il tirocinio. Esso rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio ha facoltà di amministrare l’Associazione e di gestire le risorse finanziarie e patrimoniali, disponendo tutti gli atti necessari ed opportuni a tale scopo. In particolare:
- delibera sulla programmazione e sugli orientamenti generali delle attività specifiche dell’Associazione;
- nomina i componenti dei comitati operativi;
- approva i componenti delle direzioni artistiche proposti dai comitati operativi;
- sovrintende e vigila sulle attività dei comitati operativi;
- fissa annualmente la quota sociale e la quota di iscrizione;
- convalida il tirocinio dei soci ordinari.
Ha inoltre la facoltà di radiare qualunque socio che si sia comportato in modo indegno ed abbia arrecato danno all’Associazione.
ART. 13) Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell’Associazione ed è il suo Legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, ne stabilisce l’ordine del giorno, dirime eventuali controversie interne all’Associazione ed ai suoi organi. Il Presidente esercita altresi’ le seguenti funzioni:
- convoca l’assemblea dei soci;
- vigila sulla correttezza e l’applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni degli organi sociali;
- è espressamente autorizzato ad instaurare ed intrattenere i vari rapporti con gli Istituti di Credito, essendo il Legale rappresentate dell’Associazione.
ART. 14) Il Vice-Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di impedimento, assenza o morte del Presidente del Consiglio. Esercita tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente del Consiglio.
ART. 15) Il Segretario del Consiglio direttivo procede alla redazione dei processi verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell’assemblea sociale. Coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni. E’ di sua competenza la stesura dei libri sociali.
TITOLO IV
ART. 16) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative di iscrizione ed annue;
- da eventuali erogazioni e donazioni effettuate da privati o enti;
- dai beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisiti;
- da ogni altro provento che concorra ad aumentare l’attivo sociale.
ART. 17) L’esercizio sociale dura un anno,
dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
ART. 18) L’amministrazione generale, ordinaria e straordinaria dell’Associazione è curata dal Consiglio direttivo.
ART. 19) Il Consiglio direttivo al termine di ogni esercizio sociale, redige una relazione sull’andamento economico e istituzionale dell’Associazione. La relazione, in particolare, contiene il rendiconto economico e le proposte di spesa per l’esercizio sociale successivo. La relazione del Consiglio direttivo, sottoscritta dal Presidente, viene sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci.
ART. 20) L’associazione si estingue, oltre che nei casi previsti dall’art. 27 del codice civile, in tutte le altre ipotesi stabilite previa deliberazione dell’assemblea straordinaria. Questa, inoltre, nomina liquidatori e decide la destinazione del patrimonio.
ART. 21) La revisione totale o parziale dello statuto può essere effettuata da una assemblea straordinaria secondo la procedura stabilita dall’art. 11 del presente statuto.
ART. 22) Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni statutarie, si fa riferimento alle norme previste dal codice civile in materia di Associazioni.
I SOCI FONDATORI.
Alpegiani Gianluca
Alpegiani Cristian
Alpegiani Margherita
Brallo di Pregola, li 14/09/2009